Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010

Art. 11 – Rapporto di lavoro

1.  La prestazione lavorativa del contrattista si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa, così come definiti dal Dipartimento e dal Responsabile Scientifico.

2. Il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell’attività scientifica a mezzo di apposita relazione, validata dal Responsabile Scientifico che ne attesta il regolare svolgimento. In caso di mancata validazione, delibera il Consiglio di Dipartimento, sentiti il contrattista e il Responsabile Scientifico.

3. Ai contrattisti si applica la normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, della genitorialità, delle condizioni di malattia o infortunio previste per i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.

4. La responsabilità disciplinare è regolata dal Titolo V (Responsabilità disciplinare) del CCNL Istruzione e ricerca vigente. Il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato. 

5. In caso di richiesta di incarichi esterni si applica, in quanto compatibile, il Regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori.

6. Al di fuori dell’impegno per l’attività di ricerca prevista dal contratto e previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza, il contrattista può svolgere l’attività didattica che sia stata ad esso conferita dall’Ateneo ai sensi della normativa vigente in materia. 

7. I contrattisti che siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica, possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo svolgimento del programma di ricerca per il quale è stato conferito il contratto e sotto la supervisione del Responsabile Scientifico, secondo quanto previsto dagli accordi tra l’ente convenzionato e l’Ateneo.

8. Eventuali compensi per incarichi aggiuntivi sono attribuiti secondo quanto previsto dal Regolamento Premialità e dagli altri regolamenti in merito dell’Ateneo.