Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010

Art. 7 – Commissione giudicatrice

1. La selezione di cui all’art. 8 è svolta da una commissione giudicatrice designata dal dipartimento e nominata dal Rettore. La nomina è effettuata scaduti i termini per la presentazione delle domande ed entro 15 giorni da tale data, garantendo, ove possibile, una adeguata rappresentanza di genere. Della nomina è data pubblicità sul sito internet e all’Albo Ufficiale di Ateneo.

2. La commissione è composta da tre membri, individuati in base al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura, di cui almeno due scelti tra i professori e i ricercatori (a tempo indeterminato o tenure track) delle università e degli enti di ricerca, e il terzo anche tra esperti nella materia non appartenenti ai ruoli accademici. Qualora non appartenenti ai ruoli accademici, il dipartimento proponente motiva in ordine al possesso della competenza necessaria nell’ambito scientifico oggetto della procedura. 

3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. È sempre garantita la possibilità di svolgere la prova orale con i candidati in forma telematica.

4. Ogni commissario deve verificare e dichiarare:

- di non avere rapporti di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, di unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure di non essere in stato di convivenza di fatto, con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri commissari;

- di non essere stato valutato negativamente ai sensi dell’art. 6, comma 7, della l. n. 240/2010;

-  di non essere componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.