Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, l’Ateneo può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca” (d’ora in poi: “contratti”), finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati “contrattisti”.