Art. 4 – Procedura di attivazione
1. L’attivazione dei contratti è proposta dalle strutture interessate alla realizzazione del progetto, indicando gli elementi previsti per il Bando di cui all’art. 6, oppure il sussistere delle condizioni per il conferimento diretto di cui all’art. 3, comma 2.
2. La proposta indica l’importo del contratto secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, e attesta inoltre la disponibilità finanziaria per la copertura del suo costo complessivo, indicando la fonte di finanziamento, l’eventuale finanziatore, i vincoli temporali per la realizzazione del progetto e l’effettuazione della spesa, ogni eventuale ulteriore vincolo posto dal finanziatore stesso, nonché la data prevista di inizio dell’attività del contrattista in relazione al cronoprogramma della ricerca da effettuare, tenendo conto dei tempi delle modalità di conferimento di cui all’art. 3.