Art. 6 – Bando di indizione delle procedure selettive
1. Le procedure di selezione sono indette con apposito bando pubblico, emanato con decreto del Rettore, contenente informazioni in merito a:
- il dipartimento proponente;
- l’ambito scientifico della ricerca, mediante l’indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- il Responsabile Scientifico della ricerca;
- i requisiti per la partecipazione;
- le modalità di selezione;
- il programma della ricerca e le modalità di presentazione del progetto di ricerca da proporre per la valutazione;
- le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale secondo quanto previsto dall’art. 14;
- la modalità e il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso;
- la documentazione da allegare;
- il numero massimo di pubblicazioni (tra due e cinque, compresa eventualmente la tesi di dottorato) che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- le modalità di comunicazione con i candidati, l’Ufficio responsabile della procedura e l’indirizzo a cui rivolgersi per informazioni.
2. Il bando di selezione è reso pubblico per via telematica sul sito internet e all’Albo Ufficiale dell'Ateneo, sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.