Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010

Art. 9 – Conclusione dei lavori e utilizzo della graduatoria

1. La commissione conclude i lavori entro 60 giorni dalla comunicazione della nomina, salva motivata richiesta di proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore, pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, contenente la graduatoria di merito. 

2. In caso di mancato rispetto dei termini, e per ogni altro grave inadempimento nello svolgimento delle attività di valutazione, il Rettore provvede alla sostituzione della commissione, o di suoi singoli componenti, stabilendo un nuovo termine di conclusione dei lavori.

3. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un termine di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto di cui all’art. 15, o per sopraggiunte esigenze nel medesimo ambito di ricerca, con le stesse modalità di proposta di cui all’art. 4.