Art. 10 - Stipula del contratto e periodo di prova
1. Al fine delle specifiche attività di ricerca previste, il Rettore stipula con il vincitore apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto non dà luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il vincitore dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto.
3. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio. L’eventuale proposta di valutazione negativa compete al Responsabile Scientifico ed è approvata dal Consiglio di Dipartimento. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.