Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010

Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università e il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativa previste per i redditi di lavoro dipendente.

2. Il trattamento economico è definito in ragione dell’impegno richiesto. In ogni caso non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, salvo che l’ente finanziatore non preveda obbligatoriamente un maggiore importo.

3. L’Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile.