Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010
Art. 2 – Durata
1. I contratti hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 3.
3. La durata complessiva dei contratti, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.