Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010

Art. 15 – Estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine finale del contratto, salvo quanto disposto dall’art. 13.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. Il contratto può essere inoltre risolto:

- per la mancata predisposizione della relazione da parte del contrattista, oppure la mancata sua validazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca, in ogni caso previa delibera del Consiglio di Dipartimento;

- per violazioni del Codice etico e di comportamento dell’Ateneo che, per la loro gravità, non rendano possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

- per l’annullamento della procedura di reclutamento;

- per mancato superamento del periodo di prova;

- per ogni ulteriore causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

4. Durante il periodo di prova il contrattista può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione tratterrà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.