Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010
Art. 12 – Divieti di cumulo e incompatibilità
1. Il contratto non è cumulabile con:
- altri rapporti di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.