Art. 3 – Modalità di conferimento
1. I contratti possono essere conferiti mediante procedure di selezione, oppure direttamente secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Si prescinde dalle procedure selettive qualora il contratto sia conferito a studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca nazionali e internazionali promossi da enti pubblici o privati riconosciuti dalla comunità scientifica con procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è approvata dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora il programma di ricerca finanziato preveda una diversa durata delle attività, i contratti potranno essere stipulati per tale specifica durata, in ogni caso non inferiore a due anni.