Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 5 - GESTIONE DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI

Art. 110 - Gestione del fondo per piccole spese

I. Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il Direttore del CSA può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a Euro 2.582,28.-, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

II. A tale fine deve essere tenuto apposito registro nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento sia le piccole spese effettuate. Il registro numerato è vidimato dal Direttore del CSA.
III. Alla fine dell'esercizio il Direttore restituisce mediante versamento all'Istituto cassiere il fondo di cui al I comma.
IV. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono Euro 25,82.-, il Direttore del CSA è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione: la prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del Direttore. Non sono consentiti i frazionamenti di spesa eccedenti Euro 25,82.-.