Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI
ARTICOLO 60 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI
- I procedimenti elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all’articolo 46 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.
- Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all’unità più vicina.
- Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle liste, nonché il numero dei delegati necessari per ciascuna lista. Lo studente (presentatore di lista) deve essere elettore dell’organo per il quale la lista è presentata.
- I delegati sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell’Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.