Art. 30 - Titolario di classificazione
1.	Per titolario di classificazione si intende un quadro alfanumerico di riferimento per l’archiviazione, la conservazione e la individuazione dei documenti.
2.  	Il titolario di classificazione si suddivide in titoli, i quali si suddividono in classi, le quali si suddividono in fascicoli.
3. 	I titoli e le classi sono nel numero prestabilito dal titolario di classificazione contenuto nell’apposito allegato del presente regolamento e non sono modificabili né nel numero né nell’oggetto, se non attraverso le procedure previste dal successivo 5° comma.
4. 	Ogni classe ha un numero variabile di fascicoli, cioè dipendente dagli affari e dai procedimenti amministrativi istruiti che, all’interno della medesima classe, vengono numerati progressivamente e annotati nel repertorio dei fascicoli.
5. 	Il titolario di classificazione è modificato oppure riconfermato periodicamente con provvedimento del Direttore Amministrativo.