Art. 26 - Accesso esterno
1. Con l’attivazione del protocollo informatico, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti, di cui al Capo V della L. 241/90, potranno essere utilizzate tutte le informazioni del protocollo informatico anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Direttore Amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni, e nell’ambito delle misure organizzative previste dall’art. 22, comma 3, della L. 241/90, sentiti i competenti uffici dell’amministrazione centrale ed i responsabili del sistema informativo e del sistema informatico, determinerà i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di protocollo informatico, per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni nel rispetto della normativa vigente.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determineranno, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dalla normativa vigente.