Art. 11 - Annullamento di una registrazione di protocollo
1. E’ consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo (cartaceo, informatico, ecc.), l’annullamento di una registrazione di protocollo attraverso l’apposizione della dicitura “annullato”.
2. L’annullamento delle informazioni non modificabili di una registrazione di protocollo può essere autorizzato unicamente dal Responsabile del servizio di protocollo informatico, a seguito di richiesta scritta (trasmessa anche via fax o e-mail) indicante il numero di protocollo da annullare e i motivi dell’annullamento.
3. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
La procedura di annullamento deve riportare, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile, tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie.
Nel record di protocollo devono apparire inoltre, in forma ben visibile, anche data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che ha proceduto allo stesso.