Gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'Amministrazione Centrale
Capo 4 - Disposizioni sui documenti e sull'accesso alle informazioni
Art. 20 - Originale e minuta del documento
1. Ogni documento cartaceo in partenza o interno va di norma redatto in due esemplari, originale e minuta (originale agli atti).
2. Per originale si intende il documento nella sua redazione definitiva, perfetta e autentica negli elementi sostanziali e formali, destinato all’invio.
3. Per minuta si intende l’originale del documento conservato “agli atti”, cioè nel fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo cui il documento si riferisce.
4. Sia l’originale che la minuta vanno corredati di firma autografa, mentre le sigle vanno apposte soltanto sulla minuta.