Art. 53 - bis Movimentazione dei fascicoli
1. E’ consentito l’affidamento temporaneo di un fascicolo già versato da parte del servizio archivistico ad una UOR o a personale autorizzato per il tempo strettamente necessario all’esaurimento di una procedura o di un procedimento amministrativo.
2. Per ottenere l’affidamento temporaneo di un fascicolo è necessario presentare richiesta scritta e motivata, redatta in duplice esemplare, al responsabile del servizio Archivio; un esemplare della richiesta viene conservato all’interno del fascicolo, l’altro nella posizione fisica occupata dal fascicolo in archivio.
3. Il responsabile dell’Archivio generale di Ateneo tiene traccia di tale movimentazione in un registro di carico e scarico dei fascicoli, nel quale riporta il nominativo del richiedente, la motivazione, la data della richiesta e della restituzione, nonché eventuali note sullo stato della documentazione al momento della consegna e della restituzione.
4. Non è consentita l’estrazione di documenti in originale dai fascicoli.