Art. 13 - bis Caratteristiche del registro di emergenza
1. Il registro di emergenza si rinnova ogni anno solare; inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il responsabile del servizio di protocollo informatico annota nel protocollo unico i periodi di attivazione del registro di emergenza; qualora nel corso di un anno non si sia fatto ricorso allo stesso ne annota il mancato uso.
2. Al ripristino della piena funzionalità del sistema, il responsabile dl protocollo informatico provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando il numero delle registrazioni effettuate, la data e l’ora di chiusura; provvede poi senza ritardo alla connessione del registro di emergenza con il protocollo unico, inserendo le registrazioni effettuate utilizzando l’apposita funzione di recupero “riga per riga”, e, verificato lo “scarico” delle registrazioni, autorizza il ripristino del protocollo unico.
3. Ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza è attribuito un nuovo numero di protocollo, seguendo, senza soluzioni di continuità, la numerazione progressiva raggiunta dal protocollo unico al momento dell’interruzione del servizio; a tale registrazione è associato il numero di protocollo e la data di registrazione attribuiti al documento dal protocollo di emergenza.
4. L’efficacia probatoria è in ogni caso garantita dalla registratura nel protocollo di emergenza; ad essa deve farsi pertanto riferimento nel computo dei termini del relativo affare o procedimento amministrativo.