Regolamento per la gestione degli spazi dell’Università. Modalità di richiesta per la concessione in uso degli spazi, effettuazione di riprese fotografiche e video, disciplina dell’accesso dei fotografi in occasione degli esami finali dei corsi di studio
TITOLO I – CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI

ART. 6 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE

L’ufficio preposto avvia l’istruttoria per la verifica della compatibilità dell’iniziativa con l’attività istituzionale, la disponibilità degli spazi, e superata la fase di accertamento, nel corso della quale potrà chiedere ulteriori elementi conoscitivi dell’attività da svolgersi, provvederà a comunicare al richiedente l’accettazione della richiesta, mediante la sottoscrizione dell’atto di concessione con l’indicazione degli oneri e obblighi a suo carico. 

Nel caso di rigetto dell’istanza, ovvero di indisponibilità degli spazi richiesti, si provvederà ad informare il soggetto richiedente e ove possibile a proporre una data diversa o uno spazio alternativo. 

La concessione in uso di aule e/o spazi per manifestazioni che, in base alla normativa vigente, necessitano di autorizzazione da parte di Autorità esterne (SIAE, ASL, Prefetto, autorizzazioni comunali della Commissione di vigilanza, e regolamenti comunali in materia di attività rumorose, etc.) è subordinata alla verifica dell’ottenimento delle stesse.

È onere del soggetto richiedente, verificare il rispetto degli adempimenti normativi.

La mancata sottoscrizione dell’atto di concessione entro il termine di 5 giorni lavorativi determina il venir meno di ogni obbligo dell’Università rispetto alla prenotazione dello spazio, che sarà considerato libero di essere mantenuto nella disponibilità o dato in concessione ad un altro soggetto. 

L’università può sempre revocare la concessione per sopravvenute ed eccezionali ragioni di sicurezza e di ordine pubblico o in caso di sopravvenute esigenze di carattere istituzionale, può proporre una diversa soluzione anche considerando una riduzione dei corrispettivi oneri. 

L’autorizzazione alla concessione in uso temporaneo di aule e spazi sia interni che esterni, per le finalità indicate all’art. 3, è di competenza del Direttore Generale per il tramite del Dirigente.