ART. 11 – MODALITA’ DI GESTIONE DEGLI SPAZI: OBBLIGHI, LIMITI E DIVIETI
L’assegnazione delle aule e degli spazi comporta, per il soggetto autorizzato, l’obbligo a utilizzare correttamente i locali, gli arredi e le attrezzature in dotazione secondo precisi vincoli che dovrà sottoscrivere per accettazione e per assunzione di responsabilità. Particolari allestimenti che comportino la modifica anche temporanea dell’assetto dei locali, quali ad esempio per servizi di catering e mostre artistiche, devono essere preventivamente concordate ed autorizzati dall’Amministrazione, gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.
Gli allestimenti devono essere realizzati con materiali conformi alle normative vigenti.
Le variazioni e così anche il ripristino degli spazi sono a carico del concessionario che, in caso di mancato adempimento, risponderà per inosservanza delle disposizioni fornite e per gli eventuali danni arrecati a persone e cose.
Il concessionario dovrà vigilare affinché le parti fisse degli immobili, porte o muri e pavimenti non siano modificate o manomesse o alterate e non vengano trafugati arredi e attrezzature. Si accerterà che siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, ma anche gli estintori, gli idranti, i dispositivi salvavita e che i cartelli segnaletici rimangano al posto stabilito.
Al termine dell’iniziativa, è onere del concessionario ripristinare lo stato del luogo.
Non è consentito:
- accendere fuochi, utilizzare fuochi di artificio o petardi e botti di qualsiasi genere;
- danneggiare alberi, fioriere e aree verdi;
- emettere schiamazzi e cantare arrecando disturbo alla normale attività istituzionale dell’Università;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
‐ lanciare coriandoli in occasioni di eventi e manifestazioni;
- manomettere, spostare, rimuovere i presidi di sicurezza;
- spostare gli arredi;
- modificare in maniera autonoma reti impiantistiche e apparecchiature di servizio sotto tensione;
- introdurre apparecchiature sotto tensione, che non siano riferibili alle normali attività d’ufficio o di laboratorio, se non autorizzate;
- introduzione di fornelli, apparecchi riscaldanti alimentati da combustibili gassosi, liquidi o solidi, bombole di gas, liquidi infiammabili.
Eventuale attività di vendita diretta al pubblico su suolo demaniale dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio responsabile del Procedimento che provvederà a comunicare all’Agenzia del Demanio lo svolgimento dell’attività e le sue caratteristiche (spazio occupato, durata e oggetto della vendita) per l’attribuzione delle spettanze.
In caso di mostre ed esposizioni di beni soggetti a particolari tutele, e che necessitino di assicurazione e vigilanza, le stesse saranno a cura e spese del concessionario, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei suddetti beni.
Fatta salva la possibilità di patti diversi, dove di interesse del concedente, è fatto obbligo al concessionario di avvalersi del personale a ciò destinato dall’Ateneo.
I cani possono accedere all’interno dell’edifici nelle aree “pubbliche” (atrio, corridoi, sportelli, uffici di servizio o destinati al pubblico) purché il proprietario disponga di guinzaglio (max lunghezza 1,50 metri), museruola morbida e presti attenzione alle norme igieniche.
Lo stesso principio vale per le aree esterne: i proprietari degli animali sono tenuti a mantenere decorosi e puliti gli spazi frequentati e raccogliere e smaltire le deiezioni a proprio carico, utilizzando i contenitori per la raccolta indifferenziata.