Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento
1. Le disposizioni di cui al Titolo III relative agli obblighi di comportamento:
costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico (personale docente e personale ricercatore– di seguito “personale accademico”) e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
costituiscono attuazione del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per il personale dirigente e tecnico-amministrativo - compresi i collaboratori e collaboratrici esperti ed esperte linguistici e i tecnologi e le tecnologhe (di seguito “personale contrattualizzato”);
si estendono, per quanto compatibili, agli assegnisti ed assegniste, ai soggetti titolari di contratti, incarichi, borse di studio e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca;
si applicano, per quanto compatibili, ai soggetti che, in forza di un rapporto organico e/o contrattuale, anche di fatto, instaurano un rapporto con l’Università.
si applicano, per quanto previsto nel capo loro dedicato, a studenti e studentesse.