Art. 34 -Violazioni del Codice
1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Ogni persona che ritenga di aver subito una lesione o un danno ovvero abbia conoscenza dell’inosservanza del Codice può indirizzare una segnalazione scritta al Responsabile della propria struttura ovvero, in relazione alla particolarità del caso concreto, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Consigliere o Consigliera di fiducia, al Garante di Ateneo, al Rettore. Qualora il soggetto destinatario della segnalazione non sia competente, la segnalazione sarà comunque trasmessa all’organo competente.
3. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale e tempestivo, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza, del contraddittorio e della trasparenza. È garantita la tutela del segnalante contro ritorsioni, nonché la tracciabilità e la proporzionalità degli interventi adottati.
4. Per le segnalazioni relative agli illeciti contemplati dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione si rinvia quanto previsto dall’articolo 22 del presente Codice.