Art. 41 - Attuazione e diffusione
1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Il Codice dell’Università è pubblicato sul sito internet istituzionale, insieme al Codice di comportamento nazionale.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’Università.
4. L’Università, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti e assunte, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.