Codice etico e di comportamento
TITOLO II- PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA’ UNIVERSITARIA

Art. 14 - Tutela della proprietà intellettuale

1. L'Università considera l'eccellenza nella ricerca e le applicazioni delle invenzioni fondamentali per il progresso sociale e il miglioramento della qualità della vita. I membri della comunità universitaria mirano a gestire i risultati della ricerca, la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico nell'interesse pubblico. Questo obiettivo viene perseguito attraverso attività istituzionali, collaborazioni con enti pubblici e privati e attività extraistituzionali pertinenti ai propri ambiti scientifici.

2. Per quanto riguarda brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti di sfruttamento economico spettano all'Università e/o ai singoli inventori e inventrici, secondo la legge, i regolamenti d'Ateneo e gli accordi contrattuali tra inventori, inventrici e Ateneo. L'Università promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, collaborando con gli inventori e le inventrici e rispettando l'equo riconoscimento previsto dalla legge.