Art. 8 - Tutela della dignità e della salute della persona
1. L’Università contrasta ogni forma di prevaricazione e vessazione e, a tal fine, si adopera per garantire un ambiente di lavoro, di ricerca e di studio adeguato dal punto di vista della sicurezza e idoneo a salvaguardare la salute delle persone e la promozione di rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al rispetto della libertà e dignità della persona.
2 L’Università non tollera nessun genere di molestia in quanto lesiva della dignità della persona. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si venga a conoscenza; al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi passivamente.
3. Costituisce molestia sessuale o morale ogni comportamento indesiderato da parte di chi lo subisce, come definito dalla vigente normativa, anche regolamentare. Rappresenta circostanza aggravante l’esistenza di una posizione di asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima, in particolare quando tale condotta sia imposta nell’ambito dell’accesso all’impiego e della progressione di carriera. Assumono particolare gravità le molestie e le vessazioni morali, gli abusi e le attenzioni indesiderate di natura sessuale nei confronti di studenti e studentesse, perpetrati anche attraverso il linguaggio.
È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.