Art. 39 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte di studenti e studentesse
1. La violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Codice da parte di studenti e studentesse, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale e/o civile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, così come disciplinato dal Regolamento dell’Università sulla Carriera dello Studente e dai rispettivi ordinamenti.
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
ammonizione;
interdizione temporanea da una o più attività formative;
esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;
sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
3. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.