Art. 22 - Prevenzione della corruzione
1. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnalano all’Università eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore e la lavoratrice possono effettuare la segnalazione, anche in forma anonima, direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale documentazione pertinente.
2. In ogni caso la tutela del lavoratore o lavoratrice, che segnala illeciti, è garantita ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. I soggetti che possono segnalare le condotte illecite, i soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni, la procedura per presentarle e le tutele previste per i segnalanti, i segnalati e gli altri soggetti indicati nella norma sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia.