Art. 21- Conflitto di interessi
1. Il conflitto di interessi si manifesta quando l'interesse privato, personale o professionale di chi è responsabile di una decisione entra in contrasto con il principio di imparzialità, specialmente quando l'interesse privato prevale su quello dell’Università. Questa situazione può verificarsi anche in assenza di un vantaggio economico o di altra utilità, ed essere potenziale, senza necessariamente produrre effetti immediati, ma con il rischio di compromettere la correttezza delle decisioni.
2. Il lavoratore e la lavoratrice, anche nella loro qualità di componenti di organi collegiali, si astengono dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle loro mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo, o se componenti di organi collegiali dell’Ateneo entro il quarto grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.
3. Il lavoratore e la lavoratrice si astengono, altresì, dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle loro mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui essi o il coniuge abbiano lite pendente, diretta o indiretta in qualità di membri od organi dell’ Università coinvolta, o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero - fermo restando, da parte dei lavoratori, il rispetto delle norme in materia di incompatibilità - di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti; si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
4. La comunicazione relativa alla presenza di un potenziale conflitto di interessi è resa tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Detta comunicazione è assunta al protocollo dell’Università.
5. Il Responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto d’interessi e, se necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al lavoratore o lavoratrice interessati.
6. Il lavoratore e la lavoratrice presentano altresì apposita dichiarazione, ogni qualvolta si verifichi una modifica della situazione precedentemente dichiarata.
7. Nel caso il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la comunicazione è indirizzata al Direttore Generale, che decide in merito; qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale dell’Università, la decisione compete al Rettore.
8. Per i dipendenti che svolgano funzioni didattiche e scientifiche, il potere di decisione sull’astensione spetta al Direttore di Dipartimento, o nel caso sia questo coinvolto, spetta al Rettore.
9. Qualora il conflitto riguardi il Rettore, la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione relativa al Rettore deve essere effettuata al Decano che istruisce e presenta la pratica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi il conflitto di interessi, il Decano sostituisce il Rettore limitatamente all’attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari.