Codice etico e di comportamento
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO
Capo II - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER IL PERSONALE ACCADEMICO

Art. 29 - Doveri istituzionali e relativi alle attività di didattica, di ricerca e gestionale

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 10, il personale accademico di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) e c):

  1. è tenuto al rispetto dei compiti in materia di obblighi didattici, di ricerca e gestionali così come disciplinati dalla normativa e regolamentazione dell’Università;

  2. evita di incorrere in situazioni di conflitto d’interesse nello svolgimento degli esami di profitto o in altre funzioni didattiche o valutative, anche in veste di componente di commissioni;

  3. è tenuto, nelle attività di ricerca, al rispetto di quanto previsto nell’ambito del Regolamento dell’Università per l’integrità e l’etica della ricerca, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla gestione delle fonti di finanziamento; 

  4. per lo svolgimento di attività extraistituzionali è tenuto al rispetto della normativa in vigore e dei regolamenti dell’Università.

2. Il personale accademico che ricopra il ruolo di Direttore di Dipartimento esercita, inoltre, funzioni dirigenziali nell’ambito del Dipartimento di afferenza, assumendo conseguentemente i relativi doveri e responsabilità in armonia con il proprio stato giuridico.

3. Lo svolgimento di attività extraistituzionali o comunque attività convenzionate, anche se debitamente autorizzato, non può, di per sé, giustificare il mancato assolvimento dei compiti istituzionali.