Codice etico e di comportamento
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO
Capo III - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO

Art. 32 - Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell’Università, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il lavoratore e la lavoratrice non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’Università abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il lavoratore e la lavoratrice non concludono, per conto dell’Università, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’Università concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore o la lavoratrice abbiano concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astengono dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il lavoratore e la lavoratrice che concludono accordi o negozi ovvero stipulano contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbiano concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informano per iscritto il responsabile della struttura di afferenza.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale.

5. Il lavoratore e la lavoratrice che ricevano, da persone fisiche o giuridiche, partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’Università, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informano immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.