Codice etico e di comportamento
TITOLO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

Art. 35 -Violazioni dei precetti etici

1. Ferma restando le responsabilità disciplinare, penale, amministrativa e contabile, le violazioni dei principi etici della comunità universitaria, di cui al Titolo II, comportano le sanzioni previste nel comma 6 del presente articolo.

2. Sulle violazioni del codice etico, ove non configurino illecito disciplinare, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.

 

3. In tali casi il Rettore, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti, contesta per iscritto, con uno strumento in grado di assicurare la ricezione della comunicazione, gli addebiti al componente della comunità universitaria cui è ascritta la violazione e comunica allo stesso la data di audizione. Tra la contestazione della violazione e l’audizione devono intercorrere almeno dieci giorni.

4. L’interessato o interessata ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può presentare memorie.

5. Il Senato Accademico si pronuncia sulla proposta formulata dal Rettore all’esito del contraddittorio con l’interessato o interessata entro 180 giorni dalla contestazione della violazione dei precetti etici.

6. L’accertamento di violazioni del codice etico comporta l’applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all’entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato o interessata e della sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni.