Art. 10 - Libertà di studio, ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione
1. L’Università garantisce un’organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.
2. Il personale accademico ha il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche, nonché dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento. Lo stesso sviluppa liberamente attività istituzionali di impegno pubblico e sociale - terza missione, nonché attività individuali di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche e editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
3. Gli studenti e le studentesse si impegnano nelle attività formative e di impegno pubblico e sociale - terza missione, nel rispetto dell’Università, delle sue strutture, dei colleghi, del personale accademico e del personale tecnico-amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, dei tecnologi e delle tecnologhe e di ogni altro soggetto che istituzionalmente sia da supporto alle attività svolte, fermi restando il diritto di critica e quello a manifestare in ogni momento, tramite gli appositi canali istituzionali, le proprie esigenze.
4. L’Università promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali, ma anche favorendo l’accesso aperto via internet (open archive) per la consultazione e la diffusione di pubblicazioni e di materiali didattici nelle forme previste e consentite dalla regolamentazione dell’Università. In tal senso promuove presso il personale ricercatore lo sviluppo di tale modalità.
5. L’Università riconosce e tutela l’integrità della ricerca scientifica (Research Integrity), fondata sul rispetto dei principi etici, degli standard professionali e dei doveri deontologici da parte di chi svolge, finanzia, valuta o promuove la ricerca, nonché delle istituzioni coinvolte. Consapevole della rilevanza sociale della ricerca, l’Università si impegna a diffondere alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati e l’impatto sociale delle ricerche, garantendo che queste contribuiscano allo sviluppo e al benessere collettivo e vengano condotte nel rispetto dei principi deontologici stabiliti nel presente Codice.
6. Nell’esercizio della libertà accademica, i componenti dell’Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle indicazioni deontologiche, anche tramite l’adozione di sistemi di autoregolamentazione.
7. L’Università condanna e persegue ogni forma di comportamento sleale da parte di docenti, personale di supporto e studenti, inclusa la frode scientifica, poiché tali azioni compromettono la reputazione dell’Università, minano la fiducia della società nella comunità scientifica e comportano uno spreco di risorse.