Art. 17 - Principi generali
1. L’Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.
2. Le disposizioni di questo Codice costituiscono specificazioni degli obblighi comportamentali previsti dall’art. 3 del Codice di comportamento nazionale.
3. Il presente Codice garantisce in ogni caso a tutti i componenti della comunità universitaria il diritto di libera espressione, nonché di attività e di critica politica e sindacale.
4. Il lavoratore e la lavoratrice, così come definiti dall’art. 3 comma 1 del presente Codice, in quanto parti della comunità universitaria, concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Università secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni loro attribuite. Il lavoratore e la lavoratrice rispettano, altresì, i principi di integrità, correttezza, fiducia, risultato, buona fede, proporzionalità, economicità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.