Art. 18 - Utilizzo delle tecnologie informatiche e degli strumenti digitali
1. L'utilizzo delle tecnologie informatiche e degli strumenti digitali istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa e istituzionale o ad essi riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. Sono fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. In via esemplificativa, si intendono tecnologie informatiche digitali l'insieme di tecnologie utilizzate per l'elaborazione, la gestione e l'archiviazione delle informazioni attraverso l'uso di computer e sistemi digitali e include hardware (computer, server, reti, dispositivi di archiviazione), software (sistemi operativi, applicazioni, database) e infrastrutture di rete (Internet, reti locali, cloud computing). Per strumenti digitali istituzionali si intendono la posta elettronica ordinaria e certificata, la firma digitale, gli account istituzionali, le piattaforme di gestione documentale, i sistemi di autenticazione a più fattori, i servizi cloud, i portali intranet, le applicazioni per la gestione delle attività amministrative e i database digitali.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali non istituzionali è, di norma, evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il lavoratore, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il lavoratore e la lavoratrice sono responsabili del contenuto dei messaggi inviati e adottano ogni misura di sicurezza utile per evitare che altri soggetti possano venire a conoscenza delle credenziali di autenticazione ai sistemi informatici dell’Università.
4 Il lavoratore e la lavoratrice si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’Università. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del lavoratore e della lavoratrice mittenti e deve indicare un recapito istituzionale al quale i medesimi sono reperibili.
5 Al lavoratore e alla lavoratrice è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’Università per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività:
a) sia contenuta in tempi ristretti;
b) non comporti alcun pregiudizio per i compiti istituzionali;
c) non comprometta la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione.
6. Il lavoratore e la lavoratrice si astengono, in ogni caso, da frequenti conversazioni telefoniche private e da accessi reiterati ai social network e altre piattaforme web per motivi estranei alle attività istituzionali, anche con strumenti propri, nel corso dell’attività lavorativa.
7. È vietato l’invio di messaggi di posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, all’interno o all’esterno dell’Università, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’Università.
8. L’Università assicura, per il lavoratore e lavoratrice, il diritto alla disconnessione, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la loro situazione lavorativa.