Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici
1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente Codice si applicano a tutta la comunità universitaria così individuata:
a) professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici anche in visita presso altre Università ed Enti o provenienti da altre Università, nonché professori e professoresse emeriti e professori e professoresse onorari, studiosi senior, il personale dirigente e tecnico amministrativo – compresi i collaboratori esperti linguistici, le collaboratrici esperte linguistiche, i tecnologi e le tecnologhe;
b) soggetti titolari di contratti di didattica e di ricerca;
c) collaboratori, collaboratrici e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, nonché collaboratori e collaboratrici degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore dell’Ateneo;
d) dottorandi, dottorande, assegnisti e assegniste di ricerca;
e) soggetti titolari di borse di studio o di ricerca e tirocinanti;
f) studenti e studentesse di tutti i corsi di studio, dell’Università e dei corsi interateneo, dei corsi professionalizzanti e dei corsi di specializzazione nell’ambito di programmi di scambio con Università nazionali o estere;
g) personale di altre amministrazioni che, a qualunque titolo, svolga la propria prestazione presso l’Università;
h) componenti degli organi accademici e degli organi collegiali dell’Università e degli enti da essa controllati.