Art. 26 - Tutela del nome e dell’immagine
1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell’Università e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.
2. L’utilizzo del nome, del logo e di altri segni distintivi dell’Università per la diffusione di risultati, anche parziali, relativi ad attività in corso o già concluse, deve avvenire senza pregiudicare l’immagine dell’Università e richiede espressa autorizzazione. È vietato l'uso del nome, del marchio e dei segni distintivi dell'Università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina dell’Ateneo.
3. I membri della comunità universitaria non sono autorizzati a rilasciare, attraverso i mezzi di informazione, comunicazioni o dichiarazioni pubbliche a nome dell’Università, al di fuori dei compiti istituzionali.