Codice etico e di comportamento
TITOLO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

Art. 37 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore

1. Per il personale docente e ricercatore la violazione delle disposizioni, comuni o specifiche, contenute nel Titolo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, integra una violazione di un principio di comportamento e può essere fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare il cui avvio spetta al Rettore.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le previsioni dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 23 dello Statuto dell’Università e del Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti professori e ricercatori universitari.

Se la violazione del presente Codice è compiuta dal Rettore le funzioni a lui attribuite competono al Decano dell’Università.