Codice etico e di comportamento
TITOLO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

Art. 36 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale contrattualizzato

1. È fonte di responsabilità disciplinare, per il personale contrattualizzato, accertata all'esito del procedimento disciplinare, la violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ferme restando le ipotesi in cui la violazione medesima dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, si deve tenere conto delle indicazioni contenute al comma 2 dell’art. 16 del Codice di comportamento nazionale.