Codice etico e di comportamento
TITOLO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte dei soggetti titolari di contratto di collaborazione o nell’ambito dei contratti di fornitura di beni, servizi, opere

1. Nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita, nei limiti previsti dalle leggi, un’apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dell’incarico, o altra proporzionata sanzione prevista dal contratto, per il caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.