Codice etico e di comportamento
TITOLO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

Art. 40- Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa vigente, sull’applicazione del Codice vigilano il Rettore, il Direttore generale, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura e tutti i responsabili delle strutture dell’Università.

2. L’Università predispone iniziative di formazione rivolte a tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento nazionale e del presente Codice.